Amministratore Condominiale

Il concetto di amministratore di condominio nasce intorno alla seconda guerra mondiale, prima era una specie di custode, di sovraintendente che costituiva una'emanazione della pubbica autorità che in qualche maniera garantiva l'ordine all'interno del fabbricato.

Oggi la figura dell'amministratore è completamente diversa,dovrebbe essere in teoria un tuttologo, cioè conoscere molte materie, proprio perchè nel fabbricato sono molte le esigenze che possono manifestarsi.

L'amministratore è sempre il primo referente per i condomini per qualsiasi problema nasca all'interno del fabbricato quindi sia per i problemi di carattere giuridico, che sono le norme che conseguono poi ai rapporti abitativi, sia per i problemi di natura fiscale e tributaria in quanto il condominio è soggetto d'imposta, non fa un bilancio ma fa un rendiconto.

Recita l'art.1129 primo comma:

"quando i condomini sono più otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario."

Assemblea condominiale

Per la validità delle deliberazioni assembleari la legge richiede, art. 1136 1 Comma c.c., che l'assemblea sia regolamente costituita con l'intervento di un numero di condomini che rappresentino i due terzi dell'edificio (cioè almeno 666,70 dei millesimi) e i due terzi dei partecipanti al condominio (cioè dei condomini).

In difetto di regolare costituzione, l'assemblea di prima convocazione non potrà deliberare. Per quanto riguarda la seconda convocazione, il C.C. la riterrà valida se intervengono per numero e valore, tanti condomini quanti occorrono al minimo cioè almeno un terzo del valore dell'edifico, vale a dire almeno 333,4 millesimi:cfr 3 comma art 1136 codice civile.

Per la richiesta di un'assemblea da parte dei condomini l'art.66 prevede che sia convocata quando sia chesta da almeno due condomini che rappresentino contemporaneamente almeno un sesto del valore dell'edificio.

Le assemblee condominiali possono tenersi presso il nostro studio o presso sale parrocchiali,ma anche nello stesso condominio a seconda delle esigenze dei signori condomini.

Ci.Esse.Ci s.n.c.


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